Guida all’erogazione una tantum per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2026: chi ne ha diritto, come fare richiesta e altre informazioni utili

Il Bonus nuove nascite è un contributo una tantum da 1.000 euro pensato per sostenere economicamente le famiglie con figli nati, adottati o in affido preadottivo nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
L’INPS, con il messaggio del 14 aprile 2026, n. 1268 ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande, che devono essere inviate entro 120 giorni dall’evento. Per gli eventi avvenuti prima dell’apertura del servizio, la domanda deve essere presentata entro il 12 agosto 2026.
In questo focus troverai i requisiti di accesso, come presentare domanda e altre informazioni utili sull’incentivo per le nuove nascite.
Requisiti: a chi spetta il bonus nuove nascite
La misura per i nuovi nati è rivolta alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
I richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- residenza in Italia al momento della presentazione della domanda;
- ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore a 40.000 euro;
- nascita o adozione del figlio per cui si richiede il Bonus dal 1° gennaio 2026.
Nel caso di adozioni, il contributo può essere richiesto solo per i figli minorenni.
Cittadini italiani e UE
Hanno diritto all’agevolazione:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente.
Cittadini extra UE
Possono beneficiare del bonus anche i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, purché:
- siano residenti in Italia;
- siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure in possesso di un permesso unico di lavoro o di permesso per motivi di ricerca, con validità superiore a sei mesi.
Inoltre, sulla base della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, possono accedere al bonus anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, anche se non rientranti nelle categorie sopra elencate.
Altri soggetti equiparati
Ai fini del beneficio, sono equiparati ai cittadini italiani anche:
- gli apolidi;
- i rifugiati politici;
- i titolari di protezione internazionale.
Cittadini del Regno Unito
I cittadini britannici residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono considerati alla stregua dei cittadini UE e non necessitano di ulteriori titoli di soggiorno. Se, invece, la residenza è successiva a tale data, si applicano le regole previste per i cittadini extracomunitari.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori sul portale INPS dedicato. Nel caso di genitori non conviventi, la richiesta va presentata dal genitore residente con il minore. Nel caso in cui il genitore sia minorenne o incapace di agire, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore legale.
La richiesta deve essere inviata entro 120 giorni dalla nascita del bambino o dal suo ingresso nel nucleo familiare, pena la decadenza dal diritto al beneficio. Inizialmente il termine per la presentazione della domanda era entro i 60 giorni, ma l’INPS, con il messaggio n. 2345, ha comunicato l’ampliamento. Ne abbiamo parlato in un articolo dedicato.
Per gli eventi avvenuti prima dell’apertura del servizio, la domanda deve essere presentata entro il 12 agosto 2026, perché i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio INPS del 14 aprile 2026.
Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il figlio a cui è riferito l’evento.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
- accedendo al portale web INPS, utilizzando la propria identità digitale – SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
- utilizzando la funzione Bonus nuovi nati, disponibile nell’app INPS mobile;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato.
All’atto della domanda, infine, deve essere indicata la modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato) e l’erogazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse stanziate. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito imponibile. Grazie all’integrazione con il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI), al momento della domanda per il Bonus nuovi nati è possibile selezionare un IBAN già registrato e utilizzato in precedenza presso l’INPS oppure indicarne uno nuovo.
