
Nell’ambito della Finanziaria 2026 è riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agente della riscossione (cd “rottamazione-quinquies”), con riferimento carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
Ai fini dell’adesione alla nuova rottamazione il debitore deve:
• presentare un’apposita domanda entro il 30.4.2026;
• effettuare il pagamento della prima rata (massimo 54 rate bimestrali) / unica soluzione di quanto dovuto entro il 31.7.2026.
Rispetto alle precedenti “edizioni” della rottamazione merita evidenziare che:
• la definizione è “limitata” alle somme dovute a seguito di avvisi bonari, ai contributi previdenziali INPS e alle multe stradali;
• è prevista una rata minima pari a € 100;
• gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3%.
DEBITI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni , interessi (anche di mora) , somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio , riguarda le somme:
• derivanti dall’omesso versamento di:
o imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione / donazione;
o contributi previdenziali INPS , esclusioni quelli richiesti a seguito di accertamento ;
Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio .
Somme escluse dalla definizione
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente delle riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a conto dati , oggetto di:
• definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022 );
• riammissione alla “rottamazione-quater” ( art. 3-bis, DL n. 202/2024 ) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
MODALITÀ DI ADESIONE
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
• entro il 30.4.2026 ;
• utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito / Provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, richiede:
• l’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza con il pagamento della prima rata / unica soluzione delle somme dovute;
• la produzione in giudizio della domanda di definizione nonché della documentazione attestante il pagamento della prima rata / unica soluzione.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché i dati della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
• in unica soluzione entro il 31.7.2026 ;
• in un massimo di 54 tariffa bimestrali di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100 .
1° rata 31.7.2026
2° rata 30.9.2026
3° rata 30.11.2026
dalla 4° alla 51° rata 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034
dalla 52° alla 54° rata 31.1, 31.3 e 31.5.2035
È previsto che:
• dall’1.8.2026 sulle tariffe sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%; il ddl originario prevedeva la misura del 4%);
• non è applicabile la dilatazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
• mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
• mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
• presso gli sportelli dell’Agente della riscossione .
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza , nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
• l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della PA;
• in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art . 54, DL n. 50/2017 , a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
Mancato versamento somme dovute
La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:
• dell’ unica rata , in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
• di 2 rate , anche non consecutive ;
• dell’ ultima rata .
Va evidenziato che non è prevista la “ tolleranza ” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.