DOPO IL DECRETO “TERRA DEI FUOCHI”

Il cosiddetto Decreto “terra dei fuochi” dello scorso agosto, recentemente convertito definitivamente in Legge, ha apportato modifiche alla normativa sanzionatoria in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari di identificazione e rentri (per i soggetti tenuti a questi adempimenti) previsti dal codice dell’ambiente.
In particolare l’art.258 del D.lgs 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ora prevede:
REGISTRO DI CARICO E SCARICO (omessa o incompleta tenuta)
- Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro (da 1.040 a 6.200 se l’impresa ha meno di 15 dipendenti, calcolati in termini di unità lavorative);
- Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (da 2.070 a 12.400 se l’impresa ha meno di 15 dipendenti, calcolati in termini di unità lavorative), nonché nei casi più gravi, sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
In entrambi i casi all’accertamento della violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per chi è iscritto all’Albo nazionale dei gestori ambientali è inoltre stabilita la sospensione dall’Albo per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (omesso o incompleto per chi effettua il trasporto dei rifiuti)
Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro;
Rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 3 anni e confisca del mezzo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Attenuazioni di responsabilità
Qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri o del formulario.
La sanzione ridotta si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
RENTRI
Per i soggetti tenuti alla iscrizione al sistema di tracciabilità di rifiuti RENTRI la mancata o irregolare iscrizione, nelle tempistiche e con le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al sistema RENTRI con le tempistiche e le modalità definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (questa sanzione è diversa da quella per omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico e si riferisce unicamente alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati del registro digitale).