
Facendo seguito alle precedenti informative pubblicate in relazione all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, si ritiene utile fornire un ulteriore riepilogo delle disposizioni vigenti anche in considerazione del fatto che, per alcune imprese, l’obbligo è già in vigore.
I termini per la stipula sono stati diversificati in base alla tipologia di imprese, così come definite dalla Direttiva Delegata
(UE) 2023/2775 sono i seguenti:
- dal prossimo 01/01/2026 per microimprese e piccole imprese;
- già in vigore dal 01/10/2025 per medie imprese;
- già in vigore dal 01/04/2025 (con periodo transitorio fino al 29/06/2025) per grandi imprese.
Si precisa che i criteri per individuare le soglie dimensionali e finanziarie che definiscono le categorie di imprese sono i seguenti:
- media impresa: quella che occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (purché non rientri nelle categorie
della piccola e media impresa);
- piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro.
ATTENZIONE
- per eventi da assicurare, si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni;
- l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione
in Italia, iscritte al Registro Imprese della CCIAA (art. 2188 C.C.);
- devono essere coperti i danni diretti, causati da eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) i beni di
cui all’art. 2424 del Codice Civile, primo comma Sezione Attivo, Voce B II, numeri 1), 2) e 3) Civile e precisamente le immobilizzazioni
materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali);
- il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi
proporzionali al rischio;
- le imprese che non si assicurano entro il termine rischiano di perdere risorse pubbliche in quanto saranno penalizzate nell’assegnazione
di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di
eventi calamitosi e catastrofali (art. 1 comma 102 Legge 213/2023).
Sono escluse dall’obbligo:
- le imprese non tenute all’iscrizione nel Registro Imprese;
- le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità);
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da
abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Si precisa che per le polizze assicurative già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’art. 11 comma 2 del Decreto
prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Pertanto, alla prima
scadenza utile, le polizze potranno essere rinnovate solo a condizione che siano conformi al Decreto.
Invitiamo pertanto le imprese che ancora non avessero provveduto a stipulare adeguata polizza a copertura dei danni direttamente
cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, a rivolgersi al più presto alla propria agenzia
assicurativa di fiducia per la stipula.