Tracciabilità delle transazioni

Il provvedimento specifica anche che i dati dei pagamenti elettronici dovranno essere memorizzati al momento della vendita e trasmessi giornalmente insieme ai corrispettivi
A partire dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS, app di pagamento, ecc.).
La novità è contenuta nel provvedimento n. 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che attua quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). L’obiettivo è quello di rafforzare la tracciabilità delle transazioni e contrastare l’evasione fiscale, verificando eventuali incongruenze tra incassi e scontrini telematici.
Il collegamento non sarà fisico, ma avverrà tramite un servizio web dedicato, disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento.
Gli esercenti dovranno:
– accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e utilizzare il nuovo servizio online;
– registrare i dati identificativi dei propri strumenti di pagamento elettronico e abbinarli ai registratori telematici già attivati;
– indicare l’indirizzo dell’unità locale presso cui tali strumenti sono utilizzati.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dall’esercente o tramite un intermediario abilitato.
È prevista una fase di avvio graduale:
– per gli strumenti di pagamento già in uso, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web, attesa per marzo 2026;
– per i nuovi contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026, l’obbligo scatterà dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento e dovrà essere completato entro fine mese.
Il provvedimento specifica anche che i dati dei pagamenti elettronici dovranno essere memorizzati al momento della vendita e trasmessi giornalmente insieme ai corrispettivi.
La legge di bilancio ha inoltre previsto un inasprimento delle sanzioni: le stesse previste per le violazioni sui corrispettivi telematici si applicheranno anche al mancato invio dei dati dei pagamenti o alla mancata attivazione del collegamento obbligatorio. In particolare:
– sanzione ex art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/97 per omissioni o errori nella trasmissione;
– sanzione da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/97) in caso di mancato collegamento dei dispositivi.
Una misura che punta a una maggiore trasparenza e alla semplificazione dei controlli fiscali, ma che richiederà agli operatori del commercio un nuovo adeguamento tecnico e organizzativo nei prossimi mesi.
Confcommercio Ravenna seguirà l’evoluzione della norma per assistere le imprese associate.