CREDITO DI IMPOSTA SUI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Ricordiamo la possibilità di ottenere un credito di imposta su costi sostenuti per la materia prima di energia elettrica e gas naturale.
Il credito di imposta spetta (oltre che alle imprese energivore e gasivore) anche alle imprese non energivore e non gasivore in possesso dei requisiti (già comunicati in precedenza) che riepiloghiamo nella seguente tabella di sintesi:
Tipo Cliente | Utenza | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità |
Agevolazione |
|||
I° trimestre 2022 | II°
trimestre 2022 |
III°
trimestre 2022 |
Ottobre-Novembre 2022 | ||||
Impresa non energivora | Energia elettrica | Dotata di contatore di potenza
– pari o superiore a 16,5 kWh per II° e III° trim. 2022) – pari o superiore a 4,5 KWh per ottobre/novembre 2022 |
Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 30% sulla spesa energetica | |
— | |||||||
Impresa
non gasivora |
Gas Naturale | Nessun requisito specifico | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | — | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 40% sui consumi non termoelettrici |
Per agevolare le imprese nella verifica della sussistenza dei requisiti e nella determinazione del valore del credito, abbiamo predisposto un servizio specifico che comprende la verifica dei requisiti di onerosità, il calcolo dell’agevolazione il rilascio della documentazione (da conservare per eventuali verifiche successive) che comprende il prospetto riepilogativo, il prospetto dettagliato degli importi utilizzati per il calcolo e il fac-simile di F24 con importi e codici tributo da utilizzare per le compensazioni.
Il credito d’imposta del 2° Trimestre si potrà utilizzare in compensazione entro il 31/12/2022 mentre i crediti del 3° Trimestre e di ottobre-novembre potranno essere utilizzati entro il 31/03/2023.
NOTA
Le imprese che nel 2019 si rifornivano dallo stesso fornitore da cui si riforniscono oggi, possono richiedere direttamente al proprio fornitore di effettuare il calcolo dei crediti spettanti.
L’ARERA ha chiarito che il venditore è tenuto a rispondere alla richiesta anche se la stessa perviene in data successiva al termine dei 60 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.