Chiarezza sugli obblighi di controllo “green pass”
E’ finalmente uscita la attesa circolare ministeriale che fa chiarezza circa gli obblighi di controllo in capo ai titolari delle attività per accedere alle quali è richiesta la certificazione verde
covid-19, conosciuta anche come “green pass”.
In particolare la circolare chiarisce che:
– la verifica del possesso della certificazione verde va sempre compiuta
– la verifica dell’identità ha natura discrezionale – cioè non è obbligatorio richiedere sempre un documento di identità – ma tale verifica si rende comunque necessaria nei casi di abuso od elusione, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (ad esempio: persona che esibisce il green pass di persona di sesso diverso oppure soggetto che palesemente ha età diversa rispetto a quanto risulta dal green pass)
– se richiesto il cliente è tenuto ad esibire il documento di identità.
Nel caso di controlli ai clienti da parte delle forze di polizia, anche municipali, qualora venga accertata la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima la sanzione si applica nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Riteniamo che queste palesi responsabilità potrebbero essere costituite da:
– presenza di clienti sforniti del tutto di green pass (in quanto questo significa aver omesso il controllo del green pass, che deve essere sempre compiuto);
– presenza di clienti forniti di green pass ma di cui non sia stata controllata l’identità nei casi di “manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione” come più sopra esemplificato.
Riepiloghiamo, infine, le attività per le quali è obbligatoria la certificazione verde covid-19:
– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (dunque la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto né per il consumo al bancone al chiuso); va ricordato che in base alla normativa COVID il termine servizi di ristorazione va inteso in senso ampio, e che questo comprende bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ecc. (la disposizione non riguarda i clienti che pernottano nelle strutture ricettive e usufruiscono del servizio di ristorazione al chiuso);
– spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto) eventi e competizioni sportivi (discoteche e locali da ballo restano chiusi)
– musei, biblioteche, altri istituti e luoghi della cultura, mostre
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
– sagre, fiere, convegni e congressi, sia al chiuso che all’aperto
– centri termali, parchi tematici e di divertimento
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione)
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar, tabaccherie).
L’obbligo di essere muniti di certificato verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Ricordiamo che l’obbligo di essere muniti di certificazione verde attualmente è in vigore anche per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sia all’aperto che al chiuso.
Come controllare il certificato verde o green pass
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è compiuta con le modalità che un DPCM ha già individuato.
Preliminarmente occorre scaricare su un dispositivo mobile la app VerificaC19 con la quale effettuare la lettura del codice a barre bidimensionale – il cosiddetto codice QR o QR code – della certificazione verde COVID-19 che sarà esibita dal cliente o su carta o su dispositivo digitale.
La verifica va condotta dal titolare o legittimo detentore di luoghi e locali o da soggetti da questo delegati con atto formale recante le istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
La verifica consiste nella scansione con la app VerificaC19 del codice a barre dimensionale del cliente (codice QR o QR code), che in caso di esito positivo fa apparire la scritta certificato valido, accompagnata da nome, cognome e data di nascita dell’interessato (*); nel caso in cui appaia manifesta l’incongruenza dell’identità del cliente con i dati anagrafici contenuti nella certificazione andrà richiesto al cliente di dimostrare l’identità mediante l’esibizione di un documento di identità; la verifica dell’identità nel caso indicato deve essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
(*) nel caso la verifica desse esito negativo, si consiglia di ripeterla, poiché potrebbe dipendere da una lettura disturbata (ad esempio causa il tremolio della mano)
E’ importante precisare che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Avvertenza importante
Poiché il certificato verde COVID-19 ha una scadenza diversificata – a volte sicuramente breve se ad esempio rilasciato a fronte della esecuzione di un tampone (48 ore) – o può essere revocato, è importante che per l’accesso alle attività la verifica venga eseguita nuovamente anche se lo stesso cliente è già stato verificato nei giorni precedenti.
Sanzioni
In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro a carico dell’utente e dell’esercente in caso di sua “palese responsabilità”, come chiarito dalla circolare ministeriale. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, per l’esercizio è prevista la chiusura da 1 a 10 giorni.