LA “NUOVA” RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA INTRODOTTA DAL C.D. “DECRETO AGOSTO” OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
Nell’ambito del c.d. “Decreto Agosto”, è stata (ri)proposta una “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un’opportunità particolarmente appetibile posto che:
− è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle “categorie omogenee”;
− il costo dell’operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 3% (nella “versione” della rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 12%-10%);
− il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l’effetto è differito al 2024);
− è consentito rivalutare “gratuitamente” ai soli fini civilistici.
Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell’impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all’attuale situazione di crisi collegata all’emergenza COVID-19.
OPPORTUNITA’ ANCHE PER GLI ALBERGATORI:
La rivalutazione gratuita per gli alberghi è ammessa oltre che per le società di capitali, anche per le altre imprese, comprese quindi anche le società di persone; inoltre, tale possibilità è consentita anche se il soggetto non svolge direttamente attività alberghiera, ovvero è il proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto al soggetto esercente tale attività.
Questi sono i due principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 200 pubblicata ieri, 23 marzo 2021.
I soggetti , operanti nei settori alberghiero e termale, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Tale rivalutazione può essere effettuata nell’esercizio 2020 o 2021.
VALE PER TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA:
A differenza della rivalutazione generale, che può essere operata scegliendo singolarmente i beni interessati , la disciplina specifica per il settore alberghiero richiede, come vincolo, che essa debba essere esercitata per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
È GRATUITA:
Il punto che maggiormente caratterizza il provvedimento riguarda la gratuità: infatti, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.
PERMETTE LA DEDUZIONE DELL’AMMORTAMENTO:
Mentre la rivalutazione generale ex D.L. 104/2020 può essere gratuita senza rilevanza fiscale, ovvero ottenere rilevanza fiscale con il pagamento di una imposta sostitutiva, pur modesta, pari al 3%, al contrario il provvedimento riguardante il settore alberghiero permette di ottenere riconoscimento fiscale dei maggiori valori in maniera del tutto gratuita.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6-bis D.L. 23/2020, il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (quindi per quanto riguarda la deduzione delle maggiori quote di ammortamento, per il calcolo per plafond delle spese di manutenzione e per la disciplina delle società di comodo), a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
LA RISERVA CHE SI CREA SUL MAGGIOR VALORE PUO’ ESSERE “AFFRANCATA”:
La rivalutazione ex D.L. 23/2020, anche se gratuita, in quanto attribuisce ai beni un maggior valore fiscale fiscalmente rilevante, comporta la necessità di appostare un saldo attivo di rivalutazione, ossia una riserva in sospensione d’imposta (questo garantisce che il vantaggio fiscale rimanga in capo alla società e non possa essere attribuito ai soci), per la quale il comma 5 permette comunque di azionare l’affrancamento con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%.
SE CEDI I BENI RIVALUTATI PRIMA DEI SUCCESSIVI 4 ANNI IL VALORE RIVALUTATO NON CONTA:
Ai sensi del successivo comma 6, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
VALE ANCHE PER LE SOCIETA’ DI PERSONE E PER LE DITTE INDIVIDUALI:
Rivalutazione anche per società di persone Un tema che poteva generare qualche dubbio applicativo dalla lettura della norma riguardava l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione. L’articolo 6-bis, comma 1, D.L. 23/2020 si riferisce infatti ai “soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”; quindi, di fatto le società di capitali. Sul punto i dubbi vengono fugati dalla risposta all’istanza di interpello n. 200/2021 che, in maniera del tutto condivisibile, osserva come il comma 7 faccia esplicito rinvio, tra gli altri, all’articolo 15 L. 342/2000 (ossia il provvedimento principale cui le successive disposizioni di rivalutazione si sono esplicitamente ispirate), secondo il quale “Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi […]”. Quindi, di fatto, il provvedimento non trova limitata applicazione alle sole società di capitali, ma di fatto ammette al beneficio tutti i soggetti esercenti attività d’impresa.