IL NUOVO DIVIETO DI LICENZIAMENTO DEL DECRETO SOSTEGNI
Utilizzando la medesima tecnica legislativa dei precedenti decreti, anche il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di
tutte le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 e all’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:
fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del Decreto in commento.
Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi di:
cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASpI);
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Stando alla lettera del comma 10 dell’articolo 8 che rimanda ai soli commi 2 e 8 del medesimo articolo, si segnala che il divieto di licenziamento nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre, opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:
assegno ordinario;
cassa integrazione salariale in deroga;
cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
con esclusione della cassa integrazione ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 8.
Infatti, a differenza di questi strumenti di integrazione salariale previsti per 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, la cassa integrazione ordinaria potrà essere fruita solo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Pertanto si ritiene che
a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiestadegli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere con – o riprendere – le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge;
a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.