DECRETO “RISTORI-BIS”: MISURE FISCALI
Il Decreto Ristori-bis (D.L. 9.11.2020, n. 149) pubblicato in Gazzetta Ufficiale allarga i confini delle sospensioni fiscali anche alle zone arancioni per le attività chiuse; la sospensione dei
contributi di novembre riguarderà tutte le attività che subiscono limitazioni, non solo chiusure: in pratica, il blocco dei pagamenti Inps di novembre riguarderà anche bar e ristoranti in area gialla, che non saranno però abbracciati dal blocco di Iva e ritenute. Lo stop all’acconto di novembre per i soggetti Isa si applicherà a tutte le attività chiuse a prescindere dal calo del fatturato del 1° semestre 2020.
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto
La platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è ampliata rispetto a quanto stabilito dal Dl 137/2020 e, in alcuni casi, è innalzato l’ammontare del bonus. Sono state dunque incluse ulteriori categorie, precedentemente non inserite (tra queste, internet point, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici).
Inoltre, sono previste:
una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse)
l’attribuzione del contributo nel 2021 ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020. Per la richiesta di tale contributo andrà presentata apposita istanza.
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (zona rossa)
L’allegato 2, invece, individua i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”). Agli operatori economici con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella. Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso.
Credito d’imposta per canoni di locazione su immobili non abitativi agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (zona rossa)
Il “tax credit locazioni” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto dal decreto Ristori è esteso alle imprese che esercitano le attività individuate nell’allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la sede operativa in una “zona rossa”. Si tratta del credito d’imposta per le locazioni commerciali, spettante – indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente – nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda. Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito, anziché utilizzarlo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare)
Cancellazione della seconda rata Imu
Abolito il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”), nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga misura è stata adottata dal Dl “Ristori”, il n. 137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento.
Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti “solari”, è il 2020). Il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Sospensione dei versamenti tributari
Stop ai versamenti in scadenza nel corrente mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. La misura riguarda: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020) e quelli che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, nonché i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zona rossa”. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.