LE PRINCIPALI MISURE DEL NUOVO DPCM 24 OTTOBRE 2020
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
E’ esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 9, lett. c).
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ma solo all’interno di impianti sportivi a porte chiuse ovvero all’aperto ma senza la presenza di pubblico, nel rispetto
dei protocolli vigenti. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli vigenti (comma 9, lett. e).
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza assembramento, in conformit&agr ave; con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. f).
Fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è vietato lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (comma 9, lett. g).
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (comma 9, lett. l).
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (comma 9, lett. m).
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone di verse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (comma 9, lett. n).
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell’ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza (comma 9, lett. o).
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcer ie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (comma 9, lett. ee).
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff).
Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CPI e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti possono essere aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida elaborate dalla Conferenza delle regioni e province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, per evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 9, lett. mm).
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3) < br />
Nell’ambito delle misure di informazione e prevenzione, si segnala, in materia di lavoro privato, la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e la forte raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).