PROROGA DELLE MORATORIE SUI MUTUI E DELLE LIMITAZIONI ALLA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI
Il “Decreto Agosto” ha stabilito la proroga della moratoria straordinaria, di cui al Decreto Cura Italia, per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 o 31 marzo 2021
per le sole imprese del comparto turistico. Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo automatico di rinnovo che può essere interrotto solo se l’azienda comunica espressamente di rinunciare alla proroga. Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria, il termine ultimo per beneficiarne è spostato al 31 dicembre 2020 (con sospensioni fino al 31 gennaio 2021). Viene prorogato al 31 gennaio 2021 anche il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che inviano, entro il 31 dicembre 2020, a banche e intermediari finanziari una autocertificazione in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:
non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni i prestiti non rateali (es. finanziamenti bullet);
viene sospeso, dal 17 marzo al 31 gennaio 2021 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi.
Si ricorda che la moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
L’impresa può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.