INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI, PERIODICI ED EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI
FINALITÀ Sostenere le imprese che investono in pubblicità.
BENEFICIARI: Imprese o lavoratori autonomi (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico)
Enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
SPESE AGEVOLABILI: Gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, editi in formato cartaceo o digitale ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:
- La realizzazione grafica pubblicitaria;
- La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
- Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
- Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;
- Siti web non registrati come testata giornalistica.
AGEVOLAZIONE
Il Decreto Rilancio prevede che il credito d’imposta per l’anno 2020 sarà pari al 50% degli investimenti pubblicitari ammissibili sostenuti e da sostenere nel 2020.
TEMPISTICHE E PROCEDURE
Le prenotazioni, per il 2020, sono state spostate recentemente dal 1° al 30 settembre 2020.
Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrata, tramite comunicazione telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2020, compilando l’apposito modello.
Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 dovrà essere comunicato, sempre con modalità telematica, il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Entro il mese di marzo 2021, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicherà l’elenco di tutte le società ammesse al credito.
CONTROLLI E REVOCHE – REGIME AIUTI
- L’Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge
- Il beneficio è concesso ai sensi del regime “de minimis”