LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTE: RIDOTTO DAL 1 LUGLIO 2020 a 2.000 EURO
A decorrere dal 1 luglio 2020 è scattata la riduzione da € 3.000,00 a € 2.000,00 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha infatti previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000,00 a € 2.000,00 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000,00.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
Il MEF, nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o dagli accordi contrattuali.