Il DECRETO “RILANCIO” RISCRIVE LE SCADENZE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Il Decreto legge 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e denominato Decreto Rilancio, ha di fatto riscritto le scadenza del calendario fiscale, prolungando sospensioni già previste con i precedenti decreti
“Cura Italia” e “Liquidità”, oltre ad averne introdotte di nuove. Quelle che invece ad oggi non sono state prorogate sono le scadenze dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi che pertanto, se il legislatore non dovesse nuovamente intervenire, sarebbero da versare nei termini ordinari.
Di seguito si analizzano i nuovi termini di scadenza dei tributi erariale e contributi previdenziali.
- Sono prorogati al 16 settembre 2020 con possibilità di rateizzare in quattro rate mensili i seguenti versamenti:
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 02.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l’art. 61 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti operanti in particolari settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza in corso (alberghi, agenzia viaggio, bar, ristoranti etc);
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 08.03.2020 – 31.03.2020, già prorogati con l’art. 62 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), per i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro
- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo dal 01.04.2020 – 31.05.2020, già prorogati con l’art. 18 del D.L. 23/2020 (Liquidità), per i soggetti che hanno subito un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33% rispetto ai medesimi periodi dell’anno precedente, o superiore al 50% in casi di soggetti di più rilevante dimensione.
- Avvisi bonari (novità)
Viene riconosciuta, per gli importi scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020, la regolarità nei versamenti effettuati entro il 16 settembre 2020. La norma stabilisce inoltre la possibilità di versare anche gli importi in scadenza nel periodo 19 maggio – 31 maggio 2020 entro il giorno 16 settembre 2020. Anche in questo caso sarà possibile versare il dovuto in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo.
- Avvisi di accertamento con adesione, accordi conciliativi e di mediazione, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione a seguito di omesso o carente versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazione.
Viene prevista la proroga dei versamenti al 16 settembre 2020, con la possibilità sempre di versare in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo. La proroga al 16 settembre, con la stessa modalità di versamento, trova applicazione anche in ambito di definizioni agevolate dei PVC e degli avvisi di accertamento, oltre che per la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
- Carichi affidati all’Agente della riscossione.
Viene definito il 30 settembre come nuovo termine di scadenza per il versamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione e scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto2020.
Ulteriore proroga riguarda i soggetti che hanno aderito alla Rottamazione-ter e o Saldo e Stralcio in questo caso viene prevista come data ultima in cui versare le rate con scadenza da febbraio a novembre 2020, il 10 dicembre 2020 al fine di non decadere dalla agevolazione.