ESTESO IL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
Il “Decreto Legge Liquidità” ha esteso le tipologie di spese ammissibili con cui è possibile fruire del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro introdotto dal “Decreto Cura Italia”.
Le tipologie di spese ammissibili per spese di sanificazione sono ora le seguenti:
spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
La relazione illustrativa al “Decreto Legge Liquidità” fornisce un’elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.
In particolare, fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti:
mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
guanti
visiere di protezione e occhiali protettivi
tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
barriere protettive
pannelli protettivi
detergenti mani
I potenziali beneficiari del credito d’imposta sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
L’entità del credito d’imposta è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
L’operatività dell’incentivo è attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale attuativo, che doveva essere adottato entro il 15.04.2020, 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia. Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.