D.G.R 68-2019 – Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
Si informa che la Regione Emilia Romagna il 21/01/2019 ha approvato la Delibera di Giunta Regionale n. 68 in cui si individuano le modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse.
In particolare viene stabilito che l’attività di raccolta delle scommesse che si svolge in locali situati a meno di 500 metri dai cd. luoghi sensibili non potrà protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019.
Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.
Con riferimento all’applicazione di questa previsione si precisa che, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura.
Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino a ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura, prorogabile per particolari esigenze per un massimo di ulteriori sei mesi.
Per quanto riguarda gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del R.D. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) si conferma il divieto di:
- nuova installazione di apparecchi;
- rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito;
- stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- installazione degli apparecchi sopra richiamati, in caso di trasferimento della sede dell’attività, in altro locale che ricada a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili individuati nella mappatura di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale.
Alcuni Comuni stanno già scrivendo ai soggetti interessati, ovviamente gli organi preposti vigileranno su tali disposizioni.